Art. 7.
(Ripartizione dei proventi).

      1. I proventi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore

 

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e degli oneri di cui all'articolo 6, sono ripartiti nel modo seguente:

          a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco, con vincolo di destinazione ad investimenti nel settore turistico e nel campo sociale, destinando con apposita convenzione il 20 per cento ai comuni limitrofi e ad associazioni pubbliche e private operanti sul loro territorio, con finalità istituzionali, culturali e sociali;

          b) il 50 per cento alle regioni interessate, al Ministero dell'interno e agli enti locali con la seguente finalità:

              1) per le regioni, di promozione turistica e per il finanziamento delle imprese turistiche e degli esercenti attività professionali connesse al turismo di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135;

              2) per il Ministero dell'interno, per il finanziamento delle spese di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 9 e del nucleo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 12, comma 5;

              3) per gli enti locali, secondo quanto previsto dalla legge 31 ottobre 1973, n. 637, e successive modificazioni, e per finalità di carattere sociale e culturale.

      2. Per la suddivisione dei proventi di cui al comma 1, lettera b), numero  1), il Ministro dell'interno stipula con le regioni interessate apposita convenzione.
      3. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le case da giuoco di Sanremo e di Venezia concorderanno con il Ministro dell'interno le modalità di ripartizione delle entrate lorde di cui al presente articolo.
      4. Per la casa da gioco di Saint Vincent resta in vigore quanto previsto dalle norme applicative del quinto comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
      5. Per la casa da gioco di Campione d'Italia rimane in vigore la normativa vigente per quanto concerne il riparto dei proventi.

 

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